Descrizione
La Legge 180/2026 di riforma della legge elettorale introduce all'articolo 8 una disciplina a regime per consentire agli elettori fuori sede di esercitare il diritto di voto presso il Comune di temporaneo domicilio, in occasione di determinate consultazioni elettorali.
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La possibilità di voto fuori sede non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Chi può presentare la domanda:
Il requisito generale è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella in cui è situato il Comune nelle cui liste elettorali l'interessato risulta iscritto.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede le seguenti categorie:
- Elettori per motivi di studio o di lavoro: coloro che sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale e prevedono di permanervi per almeno nove mesi.
- Elettori per motivi di cura: coloro che, per documentati motivi di salute, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi, comprendenti la data della consultazione elettorale, presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
- Caregiver familiari: coloro che prestano attività di cura e assistenza a una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione.
- Genitori o familiari conviventi di minori: coloro che accompagnano o prestano attività di cura e assistenza a un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione.
Termini per presentare la domanda:
La normativa prevede termini differenti per la presentazione della domanda, in relazione alla categoria di appartenenza e al momento in cui si verifica la condizione di elettore fuori sede.
Di seguito una tabella che riassume le varie casistiche con i commi di riferimento dell'art. 8 della Legge 180/2026:
|
Motivo della permanenza fuori sede |
Termine per la domanda |
Consultazioni elettorali interessate |
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Studio o lavoro già in essere per 9 mesi |
Entro il 31 dicembre di ciascun anno |
Quelle dell’anno successivo |
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Studio o lavoro già in essere per almeno 9 mesi, dopo il 31 dicembre |
Entro 30 giorni dalla data del raggiungimento del nono mese di permanenza e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione |
Quella dell’anno in corso |
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Motivi di cura, assistenza familiare a parenti sottoposti a terapie o trattamenti medici in strutture sanitare fuori Regione |
non oltre il 45° giorno antecedente la votazione |
Quella dell’anno in corso |
Modalità di presentazione
La domanda di iscrizione all'elenco deve essere presentata al Comune di Montanaso Lombardo secondo una delle seguenti modalità:
- di persona presso l'Ufficio Elettorale comunale previo appuntamento telefonando al seguente numero 0371-4868214;
- in via telematica inviando la documentazione tramite e-mail all'indirizzo demografici@comune.montanaso.lo.it o PEC: comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it
Cosa serve
- modello di domanda compilato e sottoscritto (disponibile nella sezione allegati in formato PDF editabile o al seguente link https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-065-servelet-15-01-2026-all1.pdf);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- documentazione attestante la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria) oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L'iscrizione ha durata annuale e può essere revocata con le stesse modalità.
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Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2026, 13:20